Il certificato di agibilità è il documento che attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti tecnici negli stessi installati. Tali condizioni sono valutate secondo la normativa vigente e nel rispetto dei criteri di abitabilità, così come previsto dall’art. 24 del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
Fino al 2013 vi erano due tipi di certificati:
- il certificato di abitabilità: per gli immobili ad uso abitativo;
- il certificato di agibilità: per gli immobili non residenziali.
Con il D.L. 69/2013 è stata introdotta la Segnalazione Certificata di Agibilità SCA, che ha unito entrambi i certificati.
A cosa serve il certificato di agibilità?
Come tanti documenti immobiliari, il certificato di agibilità è utile nel caso in cui l’immobile debba essere dato in locazione o fatto oggetto di compravendita.
Pur non essendo obbligatorio, lo diventa se richiesto dalla controparte.
Se infatti non si possiede il certificato di agibilità, il locatario e/o l’acquirente possono richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del locatore/venditore.
Nel caso di accordo tra parti, è dunque possibile stipulare contratti anche senza, ma ove richiesto, diviene obbligatorio.
Richiesta certificato di agibilità: dove si richiede e quali documenti occorrono?
Il certificato di agibilità si richiede presso gli uffici del Comune presso il quale l’immobile è ubicato. Per ottenerlo però, occorrono non pochi documenti:
- copia della dichiarazione di accatastamento dell’edificio sottoscritto dallo stesso richiedente il certificato di agibilità;
- dichiarazione restituita dall’ufficio del Catasto con la relativa attestazione di avvenuta presentazione;
- dichiarazioni delle imprese installatrici che attestano la conformità degli impianti installati negli edifici alle leggi vigenti in materia;
- documentazione relativa all’isolamento termico dell’edificio;
- documentazione relativa al rispetto delle norme di prevenzione incendi completa del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- dichiarazione attestante l’esenzione dalla presentazione del certificato di prevenzione incendi;
- certificato di collaudo statico in caso che le opere abbiano interessato nuove strutture dell’edificio di cemento armato, di acciaio, a pannelli portanti o di legno;
- certificato del competente Ufficio Tecnico della Regione attestante la conformità alle norme vigenti delle opere strutturali eseguite nelle zone sismiche;
- dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente relativa al rispetto delle norme di igiene edilizia;
- dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.
Certificato di agibilità: è possibile non possederne uno?
Si, esistono alcuni casi in cui è possibile non essere in possesso del documento:
- edifici costruiti prima del 1934;
- edifici costruiti prima del 1967;
- in caso di smarrimento.
Tuttavia lo smarrimento non esime il proprietario dell’immobile dalla presentazione del certificato di agibilità se richiesto. Sarà quindi eventualmente necessario richiederne una nuova creazione presso l’archivio del Comune dove è situato l’immobile. Il costo del “certificato di agibilità immobiliare” differisce in base al Comune.
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